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ASSOCIAZIONE ITALIANA
PER LA STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO (AISPE)
STATUTO
Art. 1 – L’Associazione Italiana per la Storia del Pensiero Economico (AISPE) ha sede nel luogo dove risiede il Presidente.
Art. 2 – L’Associazione, che non ha fini di lucro, promuove la circolazione delle idee e l’attività di studio e di ricerca nel campo della Storia del Pensiero Economico.
L’Associazione persegue questi obiettivi promuovendo la conoscenza e la discussione tra i suoi membri e con gli studiosi di discipline connesse, stimolando ricerche, incoraggiando la pubblicazione di studi scientifici, organizzando riunioni, convegni scientifici, e attività a sostegno di giovani studiosi (come premi, seminari, ecc.).
L’Associazione può costituire al suo interno delle sezioni.
Art. 3 – L’Associazione istituisce rapporti con Associazioni nazionali e con Associazioni estere e internazionali che abbiano scopi analoghi a quelli dell’Associazione.
Art. 4 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito da quote sociali e da eventuali elargizioni effettuate da Enti o persone fisiche.
Art. 5 – I membri si dividono in soci ordinari, collettivi e onorari.
Art. 6 – Sono soci ordinari di diritto, su loro richiesta scritta, i professori, i ricercatori universitari delle discipline comprese nei gruppi concorsuali di storia del pensiero economico, economia politica, storia economica, nonché i dottori di ricerca in storia del pensiero economico e tutti coloro che, essendo stati titolari di assegni di ricerca, abbiano portato a termine progetti di ricerca in storia del pensiero economico, nonché i cultori della materia.
Sono altresì soci ordinari di diritto, su loro richiesta scritta, i professori di ruolo, fuori ruolo e in pensione, ordinari, straordinari e associati che negli ultimi 10 anni siano stati titolari per almeno tre anni dell’insegnamento delle discipline di cui al primo comma.
L’elenco delle discipline in questione può essere rivisto dall’Assemblea dei soci. Su domanda, previa proposta di almeno tre soci ordinari e con l’approvazione della maggioranza dei votanti, divengono soci ordinari quegli studiosi italiani e stranieri i quali, pur svolgendo prevalentemente attività di ricerca in ambiti disciplinari diversi da quelli specificati al primo comma, abbiano apportato contributi di rilievo scientifico alla storia del pensiero economico.
Su domanda, e previo consenso del Consiglio Direttivo, sono soci collettivi gli Istituti, gli Enti o i Centri di ricerca interessati agli studi di storia del pensiero economico.
I soci ordinari, di diritto e ammessi, partecipano con diritto di voto all’Assemblea dell’Associazione.
I soci collettivi vi partecipano ugualmente con un loro rappresentante senza diritto di voto.
I soci onorari sono nominati – fino a un massimo di 5 (cinque) e secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 2 del presente Statuto – dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
I soci onorari fanno parte dell’elettorato attivo, ma non possono far parte dell’elettorato passivo.
Art 7 – Tutti i membri dell’Associazione – ad eccezione dei soci onorari – sono tenuti al pagamento della quota sociale, che viene periodicamente stabilita per i soci ordinari e quelli collettivi dall’Assemblea ordinaria dei soci.
Art. 8 – I membri possono decadere dall’Associazione per morosità, per dimissioni, o per palese violazione del Codice di condotta, secondo la valutazione dell’Assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo.
Decadono per morosità i soci che non abbiano pagato, alla data del 31 dicembre, la quota sociale dell’anno di riferimento.
Art. 9 – Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Collegio dei Revisori dei Conti.
È ammessa la possibilità che le riunioni, sia dell’Assemblea sia del Consiglio Direttivo sia del Collegio dei Revisori si tengano per video/audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti, e sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è stata convocata.
Art. 10 – L’Assemblea dei soci è costituita dai soci onorari e da tutti i soci ordinari e collettivi che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Di norma l’Assemblea si riunisce in adunanza ordinaria una volta all’anno e in adunanza straordinaria ogni qualvolta lo richiedano al Presidente almeno tre membri del Consiglio Direttivo o, per iscritto, almeno un terzo dei soci.
Art. 11 – L’Assemblea ordinaria approva il bilancio ad essa sottoposto con propria relazione dal Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori. Delibera altresì su tutte le altre materie di sua competenza a norma di legge e del presente Statuto (tra cui l’ammissione dei soci ordinari e onorari e la nomina delle cariche sociali) e sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso contenente l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione portata a conoscenza dei soci almeno venti giorni prima, secondo modalità stabilite dal Presidente.
Art. 12 – Le adunanze dell’Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi (inclusi gli astenuti) salvo quanto disposto dall’art. 22.
L’elezione alle cariche sociali avviene per voto nominativo senza possibilità di delega.
La votazione per l’elezione alle cariche sociali può essere svolta anche online.
Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da cinque Consiglieri e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo può eleggere al proprio interno, fra i cinque Consiglieri, un Vicepresidente.
Il Presidente, i Consiglieri e il Segretario non possono durare nella loro carica per oltre due mandati consecutivi, ciascuno di durata triennale.
Art. 14 – Il Collegio dei revisori è composto da due membri effettivi. Essi durano in carica per un mandato e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori ha per compito la sorveglianza continua sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione e deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione all’Assemblea ordinaria, esprimendo il proprio parere in merito.
Art. 15 – I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori sono eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto, anche utilizzando apposita piattaforma che garantisce l’anonimato.
Per l’elezione del Presidente, del Segretario e dei Revisori dei Conti può essere espressa una sola preferenza, mentre per quella dei Consiglieri le preferenze esprimibili sono tre.
Art. 16 – Qualora un componente del Consiglio Direttivo si dimetta o sia impedito a partecipare per oltre quattro riunioni consecutive decade e il Consiglio Direttivo lo sostituisce con il primo dei non eletti.
Art. 17 – Spetta al Consiglio Direttivo fissare i criteri dell’attività dell’Associazione e provvedere alla sua amministrazione per il miglior raggiungimento dei suoi scopi.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza assoluta. In caso di parità nelle votazioni si adotta la deliberazione alla quale aderisce il Presidente.
Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla formazione del bilancio e alla sua presentazione all’Assemblea dei soci, corredandolo con apposita relazione, nella quale dà conto delle iniziative assunte per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione e dei risultati della gestione.
Art. 18 – Il Presidente dell’Associazione ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di conferire procure.
Art. 19 – Il Segretario provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e sovrintende all’espletamento di tutte le funzioni dell’Associazione.
Il Segretario ha la facoltà di firma per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché per quanto occorre per l’ordinaria amministrazione, ivi compresa l’apertura e la gestione di conti correnti bancari e postali.
Il Consiglio Direttivo definisce i limiti di spesa per l’ordinaria amministrazione delegando ad essa il Segretario. Inoltre il Consiglio Direttivo delibera sulle altre spese dell’AISPE e sui compensi dovuti a terzi per prestazioni effettuate a favore della medesima.
Art. 20 – Con frequenza almeno biennale il consiglio Direttivo organizza il Convegno scientifico dell’AISPE. Ad esso possono partecipare i soci ordinari e collettivi e, invitati dal comitato organizzatore, persone e rappresentanti di Enti non facenti parte dell’AISPE.
Art. 21 – I delegati dell’AISPE nelle Associazioni internazionali e alle riunioni scientifiche internazionali sono designati dal Consiglio Direttivo.
Art. 22 – Ogni modificazione dello Statuto deve essere proposta dal Consiglio Direttivo o richiesta da almeno un terzo dei soci ordinari. In ogni caso, essa deve essere discussa dall’Assemblea e deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei voti. Le modifiche di Statuto che riguardano gli organi dell’AISPE devono essere approvate da almeno due terzi dei voti.